Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo. Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.
Certificazione Anagrafica
L'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrative'', prevede gli stati, le qualità personali e fatti per i quali si può ricorrere all'autocertificazione:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- posizione obblighi militari;
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- esami sostenuti;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Tutte le dichiarazioni hanno validità sei mesi, tranne quelle relative:
- al luogo e alla data di nascita;
- alla nascita del figlio;
- al decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- al titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
- al titolo di studio o alla qualifica professionale posseduta;
- al codice fiscale o alla partita IVA;
- allo stato di disoccupazione;
- alla qualità di pensionato e/o categoria di pensione.
Per l'autocertificazione può essere utilizzato un modulo prestampato o un semplice foglio senza autenticazione della firma.
Atti Notori
Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nel precedente elenco, sono comprovati, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000). Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente addetto (articolo 38, Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000).
Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (articolo 47, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (articolo 19, Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000).