In allegato l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 27/05/2024 nella quale viene disposto quanto segue:
Entro il 1° giugno 2024 e per tutto il periodo di elevato rischio incendi dovranno essere eseguite:
A) le seguenti prescrizioni di cui all’Allegato alla Delib. G.R. n. 11/34 del 30.04.2024:
a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
L’inadempienza sarà punita, ex art.10, comma 6, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000 (così come previsto dall’allegato D “Prontuario delle sanzioni amministrative” al “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023- 2025. Aggiornamento 2024” approvato con la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 11/34 del 30.04.2024).
B) le seguenti ulteriori prescrizioni:
- i proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo – di terreni, cortili o spiazzi all’interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi;
- i proprietari di stabili siti nell’abitato che si trovino in stato di abbandono, debbono provvedere alla pulizia e sgombero degli stessi da eventuali rifiuti e, qualora ricorra il caso, ad interventi di disinfestazione e derattizzazione, al fine di evitare l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere nel suolo.
L’inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 (articolo 7-bis del D.Lgs 267/2000).
Quanto non disciplinato dal provvedimento viene disciplinato dall’allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 11/34 del 30.04/2024, “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2024.”.