Figli minori
Il figlio minore dello straniero che soggiorna in Italia regolarmente, è inscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, fino al 14° anno di età.
Al compimento del 14° anno di età del minore, viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età, oppure una carta di soggiorno.
Al compimento della maggiore età allo straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito della Polizia di Stato.