In caso di richiesta di iscrizione anagrafica, presso una famiglia già residente nel Comune, da persone che abbiano vincoli di parentela o vincoli affettivi con i componenti di tale famiglia, è necessaria una dichiarazione di un componente maggiorenne della stessa che acconsenta a tale inserimento (affinché il tutto non avvenga all'insaputa dell'intestatario della scheda o dei componenti maggiorenni della stessa).
La dichiarazione deve essere resa dinanzi all'impiegato comunale al momento della richiesta di residenza del nuovo familiare, oppure allegando un'autocertificazione con la fotocopia della carta d'identità di chi l'ha sottoscritta (in quest'ultimo caso la presenza del componente maggiorenne all'atto della presentazione della richiesta di residenza non è necessaria).
In caso di assenza di vincoli di parentela, chi coabita nello stesso appartamento con altre persone, dà luogo all'istituzione di due distinte famiglie anagrafiche. In tal caso spetta al responsabile della convivenza acconsentire all'inserimento di altre persone nella stessa.
Non costituiscono famiglia anagrafica a sé stante i figli che si sposano e continuano a coabitare con i genitori.
Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.
All'atto della richiesta di residenza l'addetto allo Sportello del Cittadino compila il modello APR/4 (contenente tutti i dati anagrafici delle persone che richiedono la residenza): tale modello deve essere sottoscritto dal richiedente.
nel caso in cui il richiedente fosse extra-comunitario la richiesta di residenza deve essere presentata presso l'ufficio demografico, come sino ad ora descritto. I cittadini stranieri, contestualmente alla richiesta, devono presentare il permesso di soggiorno in corso di validità (o la ricevuta rilasciata dalla Questura competente di avvenuta presentazione di richiesta di rinnovo dello stesso).
I cittadini extra-comunitari che richiedono la residenza in un Comune italiano hanno l'obbligo, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, di rinnovare all'Ufficiale di Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune corredata da una copia del permesso rinnovato. Qualora tale rinnovo annuale non venisse effettuato, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno lo Sportello del Cittadino inviterà l'utente a provvedervi nei successivi 30 giorni.
Alla scadenza del trentesimo giorno, qualora non si fosse ancora adempiuto a quanto sopra, la persona verrà cancellata per irreperibilità dall'Anagrafe Comunale (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 223/1989, sostituito dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 394/1999).